Rottamazione delle cartelle esattoriali

Definizione agevolata 2000/17 

Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 , prevede

la Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, escludendo i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” ; chi intende aderire alla “rottamazione” pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

La legge prevede che entro il 31 marzo 2018 Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.

 

LA DOMANDA DI ADESIONE va presentata entro il 15.05.2018.

 

A) Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017

A coloro che presenteranno la domanda verra’ inviata una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.

Contenente l’accoglimento o meno della domanda

 

A seguire sarà possibile, nel caso di accoglimento, effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo,la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019. 

B) Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016

A coloro che presenteranno la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31dicembre 2016, Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018.

Nel caso di accoglimento, il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018; il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

 

Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.

Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.

In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018 con l’indicazione dell’accoglimento o del diniego della domanda; nel caso di accoglimento il pagamento dovra’ essere effettuato con le stesse modalita’ di cui al punto B).

La presentazione della domanda inibisce la possibilità di azioni esecutive da parte dell'Agenzia della riscossione. Pertanto è necessario attivarsi quanto prima, senza attendere la scadenza di maggio 2018.

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