Ci sono tre alternative che un imprenditore ha a disposizione per avviare la sua attività, senza dover pagare il capitale minimo di € 3.000 di una società a responsabilità limitata:
- Autonomo: e’ l'opzione che costa meno all'imprenditore, non dovendo assumere nemmeno le spese di notaio, sebbene, ha lo svantaggio che l'imprenditore assume la responsabilita’ patrimoniale con tutti i suoi beni per i debiti della sua azienda, e un impatto fiscale piu’ elevato in caso di utili elevati.
- Apportazione non monetaria:e’ senza dubbio l'alternativa più utilizzata. Vediamo quali sono le caratteristiche:
- Possono essere apportati solo beni suscettibili di valutazione economica, pertanto il lavoro o i servizi che uno dei soci eseguirà non possono essere considerati come apportazione al capitale sociale di un'azienda.
- È necessario, nell’atto di costituzione della società, descrivere i beni apportati, indicando:
- I dati di registrazione della proprietà che viene conferita (nel caso in cui verrà apportato, ad esempio, una macchina o un bene immobile, saranno indicate le informazioni del suo registro pubblico corrispondente);
- La valutazione in euro attribuita ai beni che sono stati conferiti.
- Non è necessario presentare fatture per l'acquisto del bene fornito. Tuttavia, i soci saranno solidalmente responsabili nei confronti della società e nei confronti dei creditori sociali per il valore della proprietà che è stata loro attribuita nell'atto pubblico.
- Società a responsabilità limitata di formazione successiva: e’ un’altra opzione in cui l'esborso iniziale di tremila euro per il capitale della Società Limitata non sarà necessario, riducendo il costo iniziale della costituzione di una società.
Ciò che è realmente inteso è che senza capitale, o con un capitale simbolico, una società può essere costituita, in modo che possa essere capitalizzata con i propri benefici dell'attività.
Gli obblighi che avrà se il suo capitale sociale non raggiungerà i tremila euro sono i seguenti:
- Assegnare a riserva legale almeno l'importo corrispondente al 20% dell'utile dell'esercizio.
- È possibile distribuire dividendi ai soci solo se il patrimonio netto non è inferiore a 1.800 euro.
- La somma annuale dei compensi corrisposti ai membri e agli amministratori non può superare il 20% del patrimonio netto dell'anno corrispondente.
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