Il nuovo regime Iva dei cosiddetti corrispettivi telematici sostituirà l’attuale sistema di scontrini e ricevute fiscali rilasciate da negozi e altri esercizi.
Il tutto entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2017: il titolare dell’attività commerciale, che fino a ieri batteva l’importo del prezzo sulla cassa, dovrà semplicemente memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate il corrispettivo incassato.
Non è obbligatorio ovviamente, di certo però, se la memoria dei registratori di cassa è in esaurimento è bene acquistare direttamente il nuovo modello di registratore di cassa.
Sono dunque già sul mercato i registratori telematici che, al posto di rilasciare scontrini e ricevute fiscali, comunicheranno le operazioni all’Agenzia Entrate direttamente in via telematica, salva la possibilità di emettere la fattura su richiesta del cliente.
L’esercente commerciale potrà, piuttosto che battere il tradizionale scontrino sul registratore di cassa e rilasciare il documento fiscale cartaceo al cliente, comunicare l’operazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Risultato: l’acquirente non avrà più il foglietto di carta che, sino ad oggi, è stato anche utilizzato come prova di acquisto e come documento necessario per far valere la garanzia.
Il “registratore telematico” sarà in grado, qualora il cliente lo richieda, di emettere la fattura cartacea.
La versione definitiva del provvedimento vedrà la luce entro ottobre: a quella data potremo sapere come funzionerà concretamente il nuovo regime telematico dei corrispettivi, ufficialmente in vigore dal prossimo 1° gennaio.
Tuttavia una legge varata già lo scorso anno (Art. 2 del dlgs n. 127/2015) prevede che i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura, a decorrere dal 1° gennaio 2017, possano optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, con effetto dall’inizio dell’anno solare e per 5 anni.
Detta memorizzazione e trasmissione dei dati sostituiranno il rilascio di scontrini e ricevute fiscali, fermo restando l’obbligo di emettere la fattura se richiesta dal cliente.
apparecchi atti a “registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali”, che saranno approvati dall’Agenzia su parere della commissione per l’approvazione dei misuratori fiscali.
I contribuenti che installeranno i registratori telematici, se non opteranno per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, potranno utilizzarli come registratori di cassa tradizionali. I registratori telematici saranno attivati o disattivati dal personale di laboratorio abilitati dall’Agenzia, secondo le disposizioni già previste per i misuratori fiscali, e saranno sottoposti a verificazione ogni 2 anni.
L’Agenzia rilascia al titolare del registratore telematico un Qrcode da applicare sull’apparecchio in modo che sia visibile ai clienti, i quali potranno così verificare sul sito dell’Agenzia che l’apparecchio sia in regola.
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