Il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, come quello delle CANARIE, la detassazione della pensione italiana .
A tal fine il pensionato dovrà richiedere l’esenzione dall’imposizione italiana sulla pensione con la seguente modalita’:
1. Al fine di verificare preventivamente il risparmio d’imposta tra le ritenute IRPEF operate dallo Stato italiano durante l’anno fiscale e l’imposta IRPF da versare allo Stato
spagnolo, e’ consigliabile per il pensionato farsi simulare l’eventuale risparmio fiscale, confrontando il quantum totale delle ritenute IRPEF indicate nel CUD o nel modello 730 con quello che si
verserebbe in Spagna a titolo di IRPF con la dichiarazione dei redditi.
2. ISCRIVERSI all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero) almeno 6 mesi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi
in Spagna per evitare cosi’ la doppia imposizione.
3. Presentare il modello di richiesta di trasferimento della pensione presso l’Agenzia delle entrate spagnola (Agencia tributaria), dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi in Spagna (Declaración de la renta) e interamente versato il debito tributario; tale modello deve essere presentato o inviato (con lettera raccomandata con ricevta di ritorno) presso l’Ufficio INPS competente allegando la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente autorità straniera in cui sia riportata l’ indicazione della “Convenzione per evitare la doppia imposizione tra Italia e Spagna.
4. presentare, alla sede INPS, che gestisce la prestazione erogata, l’apposito Modulo che costituisce istanza per chiedere la non effettuazione della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.
5. la propria sede inps che si occupa del pagamento della pensione provvederà a trasferire la pensione all’Ufficio Pensioni Estero di competenza e verra’ erogata con la stessa periodicità.
NOTE: per il rimborso dell’imposta italiana riferita ad anni precedenti, i soggetti non residenti in Italia che ritengano di potersi avvalere di una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale per ottenere la detassazione dei propri redditi, possono presentare la richiesta di rimborso delle tasse già trattenute, al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).
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